Il Tribunale Amministrativo Regionale 
 
    Ha pronunciato  la  presente  Ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  2352  del  2012,  proposto  da   Paolina   Landi,
rappresentata e difesa dall'avv.  Carmelo  Briguglio,  con  domicilio
presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia, Sezione staccata di Catania, in Catania,  via  Milano  n.
42/A; 
    Contro il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Arturo  Merlo,  con
domicilio eletto presso lo  studio  dell'avv.  Egidio  Incorpora,  in
Catania, via Aloi n. 46; 
    Nei confronti di Crescenti Costruzioni  S.r.l.,  in  persona  del
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli
avvocati Filippo  Marcello  Siracusano  e  Gianclaudio  Puglisi,  con
domicilio eletto presso lo studio  dell'avv.  Alfio  Lo  Vecchio,  in
Catania, via G. D'Annunzio n. 62; 
    Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 
    della determinazione dirigenziale del Comune di Messina n. 20 del
6  giugno  2012  avente  ad   oggetto   l'indizione   di   gara   per
l'aggiudicazione del comparto 4° dell'isolato n. 439/C ai sensi degli
artt. 127 e ss. del TU 19 agosto 1917, n. 1399; 
    della determinazione dirigenziale n. 21 del 7 giugno 2012  avente
ad oggetto l'indizione di gara per l'aggiudicazione del  comparto  5°
dell'isolato n. 439/C ai sensi degli artt. 127 e ss. del TU 19 agosto
1917, n. 1399; 
    delle determinazioni dirigenziali del Dipartimento espropriazioni
del Comune di Messina n. 16 e 17 del 15 aprile 2011, di  approvazione
degli atti di stima degli immobili ricadenti nei citati comparti.  4°
e 5°; 
    di ogni eventuale ulteriore atto  e/o  provvedimento,  anche  non
conosciuto, presupposto, connesso e/o comunque consequenziale. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di  Messina
e di Crescenti Costruzioni srl; 
    Vista la sentenza 9 ottobre 2013, n. 2416, con cui questa Sezione
II interna, parzialmente decidendo, ha dichiarato  inammissibile  per
difetto di giurisdizione il terzo motivo di ricorso, ed  ha  rinviato
l'esame  dei  motivi   1   e   2   all'esito   della   questione   di
costituzionalita'  che   sarebbe   stata   sollevata   con   separato
provvedimento; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott.
Diego Spampinato e uditi per le parti i  difensori  come  specificato
nel verbale; 
    Parte ricorrente impugna gli  atti  in  epigrafe,  relativi  alla
procedura per aggiudicazione di due comparti  edilizi  ai  sensi  del
D.L.Lgt. 1399/1927 sulla ricostruzione dopo il terremoto di Messina. 
    Affida il ricorso ai seguenti motivi: 
        1) Incostituzionalita' del D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n.  1399,
recante Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni  di  legge
emanate in conseguenza del terremoto  del  28  dicembre  1908.  Parte
ricorrente, in via  preliminare,  chiede  la  rimessione  alla  Corte
costituzionale della  questione  concernente  la  vigenza  attuale  e
costituzionalita' del citato decreto 1399, per: a) l'irragionevolezza
dell'utilizzo di una legge emergenziale di quasi un secolo fa ai fini
della gestione dell'attuale assetto  urbanistico;  b)  la  violazione
dell'art. 42 della  Costituzione,  secondo  cui  la  proprieta'  puo'
essere,  nei  casi  preveduti  dalla  legge,  e   salvo   indennizzo,
espropriata per motivi di interesse generale, mentre  il  ricorso  al
decreto n. 1399/1917 permetterebbe  l'espropriazione  in  difetto  di
qualsiasi dichiarazione  di  pubblica  utilita'  per  consentire,  in
concreto,  solo  il  soddisfacimento  di  un  interesse   immobiliare
privatistico  del  soggetto  che  acquisirebbe  per  il  tramite   di
procedura espropriativa il  terreno  edificabile;  c)  la  violazione
dell'art.  3  della  Costituzione,  essendovi   una   disparita'   di
trattamento tra soggetti da espropriare  ai  sensi  del  D.L.Lgt.  19
agosto 1917, n. 1399, e soggetti, meglio garantiti, da espropriare ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; d)  la
violazione delle competenze legislative  ed  amministrative  previste
dalla Carta Costituzionale in materia urbanistica ed edilizia e dallo
Statuto della Regione  Sicilia,  secondo  cui  questa  ha  competenza
legislativa  esclusiva,  tra   l'altro,   proprio   in   materia   di
espropriazioni per  pubblica  utilita',  esercitata,  in  materia  di
compatti,  a   mezzo   della   LR   n.   71/1978;   e)   in   ragione
dell'orientamento  giurisprudenziale  espresso   dal   Tribunale   di
Messina, con sentenza n. 1569/2008 del 4 settembre 2008, secondo  cui
lo speciale  procedimento  espropriativo  previsto  nel  D.L.Lgt.  n.
1399/1917 e sfociante  nell'assegnazione  del  comparto  non  sarebbe
compatibile con il procedimento di opposizione alla stima contemplato
dall'art. 51 della legge  25  giugno  1865,  n.  2359,  cio'  che  si
concreterebbe in una violazione del diritto di difesa previsto  dalla
Costituzione. 
        2) Violazione dell'art. 23 della legge n. 1150/1942. Con note
entrambe del 15  giugno  2012,  prot.  n.  150614  e  n.  150641,  il
Dipartimento espropriazioni del Comune di Messina ha  trasmesso  alla
ricorrente copia delle impugnate determinazioni  dirigenziali  n.  20
del 6 giugno 2012 e n. 21 del 7 giugno 2012, senza tuttavia che  cio'
sia stato preceduto da alcun avviso ai sensi dell'art. 23 della legge
n. 1150/1942, che deve ritenersi integrare l'art. 124 del D.L.Lgt. 19
agosto 1917, n. 1399, nella parte in cui impone al Sindaco, una volta
formato  il  comparto  edificatorio,  di  invitare  i  proprietari  a
dichiarare se intendano procedere da soli  o  riuniti  in  consorzio,
alla edificazione dell'area, invito che, secondo la prospettazione di
parte ricorrente, costituirebbe un presupposto necessario  per  poter
procedere alla gara. 
        3) Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990; eccesso di
potere per difetto di istruttoria  e  di  motivazione.  Le  impugnate
determinazioni  dirigenziali  del  Dipartimento  espropriazioni   del
Comune di Messina n. 16 e 17 del 15 aprile 2011,  con  cui  e'  stata
approvata la stima degli immobili dei comparti, sarebbero illegittime
per non essere stata assicurata la partecipazione della ricorrente al
relativo procedimento amministrativo, in violazione dell'art. 7 della
legge n. 241/1990. Parte ricorrente evidenzia anche come il Tribunale
di Messina, adito in sede di opposizione alla stima in  occasione  di
altra procedura  espropriativa  avrebbe  ritenuto,  con  sentenza  n.
1569/2008  del  4  settembre  2008,  che  lo  speciale   procedimento
espropriativo  previsto  nel  D.L.Lgt.  n.  1399/1917   e   sfociante
nell'assegnazione  del  comparto  non  fosse   compatibile   con   il
procedimento di opposizione alla stima contemplato dall'art. 51 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359. Gli interessati, quindi,  qualora  non
potessero nemmeno  partecipare  al  procedimento  amministrativo  dal
quale scaturiscono le stime degli immobili da mettere a gara ai sensi
del D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, si troverebbero privi di tutela
giuridica per quanto concerne il loro legittimo interesse ad ottenere
un adeguato indennizzo a seguito di espropriazione. 
    Con sentenza parziale 9 ottobre 2013, n. 2416, questa Sezione  II
interna ha  rinviato  l'esame  dei  motivi  1  e  2  all'esito  della
questione  di  costituzionalita'  che  sarebbe  stata  sollevata  con
separato provvedimento, ed ha dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione il terzo motivo.  In  relazione  al  primo  motivo,  ha
inoltre ritenuto manifestamente infondati i profili di illegittimita'
costituzionale dedotti  da  parte  ricorrente  con  riferimento  alla
violazione  dell'art.  42  ed  alla  violazione  dell'art.  3   della
Costituzione. 
    Il  Collegio  ritiene  quindi  condivisibili  alcuni  profili  di
illegittimita' costituzionale dedotti con il primo motivo,  ritenendo
che il ricorso non possa essere deciso senza sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a 137 compresi  del
D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n.  1399,  recante  Approvazione  del  testo
unico  delle  disposizioni  di  legge  emanate  in  conseguenza   del
terremoto del 28 dicembre 1908, convertito in legge  dalla  legge  17
aprile 1925, n. 473,  nonche'  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 179/2009, nella  parte  in  cui  sottrae  il  D.L.Lgt.
1399/1917  all'effetto  abrogativo  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200. 
    Il D.L.Lgt. 1399/1917 e' stato infatti inserito  nell'allegato  1
al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, contenente le disposizioni che,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, «...  sono  o  restano  abrogate...»;
successivamente,  e'  stato  inserito  nell'allegato  2  al   decreto
legislativo 1° dicembre 2009,  n.  179  (cd.  decreto  «salvaleggi»),
contenente le disposizioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 2,  «Sono
sottratte  all'effetto  abrogativo  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200...». 
    Questa Sezione II interna aveva  gia'  avuto  modo  di  esprimere
dubbi, con le sentenze 5 settembre 2012,  numeri  2087  e  2099,  con
riferimento alla perdurante vigenza del D.L.Lgt. 1399/1917;  «...  in
ragione   della   irragionevolezza   dell'utilizzo   di   una   legge
emergenziale  di  quasi  un  secolo  fa  ai   fini   della   gestione
dell'attuale assetto urbanistico...»;  in  tali  casi,  tuttavia,  in
ragione  del  difetto  di  legittimazione  di  parte  ricorrente,  la
questione di legittimita' costituzionale e' risultata  non  rilevante
ai fini della decisione del giudizio. 
    Nel presente  giudizio,  invece,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale appare rilevante. 
    Da un lato infatti, osta ad una decisione di questo  Giudice  nel
senso di ritenere abrogato il D.L.Lgt. 1399/1917, sia il dato formale
di cui al decreto legislativo n. 179/2009, sia l'orientamento stabile
assunto dalla giurisprudenza. 
    Infatti, la giurisprudenza ha continuato,  anche  a  distanza  di
tempo  dalla  emanazione  del  D.L.Lgt.  1399/1917,  e  pur  dopo  la
promulgazione della  L.R.  n.  71/1978,  a  ritenere  applicabile  il
D.L.Lgt. 1399/1917 alla  formazione  dei  comparti  della  citta'  di
Messina ed alla conseguente espropriazione degli immobili compresi in
tali comparti (Cass. civ., SU, 12 gennaio 1988, n. 133; Cass. civ., 3
dicembre 1990, n. 11552; CGARS, 28 gennaio 1993, n. 8). 
    Proprio l'esistenza di tale «diritto  vivente»,  in  aggiunta  al
dato formale di cui al decreto legislativo  n.  179/2009,  impedisce,
sotto il profilo della  rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale, di pervenire ad una decisione che ritenga abrogato il
D.L.Lgt. 1399/1917. 
    D'altro lato, occorre rimarcare come con  il  secondo  motivo  di
ricorso parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 23  della
legge n. 1150/1942, che nella sua prospettazione  dovrebbe  ritenersi
integrare l'art. 124 del D.L.Lgt. 19  agosto  1917,  n.  1399,  nella
parte in cui  impone  al  Sindaco,  una  volta  formato  il  compatto
edificatorio, di invitare i proprietari  a  dichiarare  se  intendano
procedere  da  soli  o  riuniti  in  consorzio,   alla   edificazione
dell'area. 
    Il motivo presuppone l'attuale vigenza  del  D.L.Lgt.  1399/1917;
non puo' quindi essere delibato prima  della  pronuncia  della  Corte
costituzionale  sulla  questione   di   legittimita'   costituzionale
concernente la vigenza attuale e la legittimita' costituzionale degli
articoli da 124 a 137 compresi del D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399. 
    Il Collegio ritiene quindi che debba essere  sollevata  questione
di legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a  137  compresi
del D.L.Lgt. 1399/1917 (rientranti nel Titolo II,  Capo  II,  Sezione
III, paragrafo II, rubricato Norme speciali per i comparti del  piano
regolatore di Messina), nonche' dell'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 179/2009, nella  parte  in  cui  sottrae  il  D.L.Lgt.
1399/1917  all'effetto  abrogativo  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, per i seguenti motivi. 
    1. Eccesso di potere legislativo per irragionevolezza. 
    L'utilizzo di una legge emergenziale di quasi  un  secolo  fa  ai
fini  della  gestione   dell'attuale   assetto   urbanistico   appare
irragionevole,  in  considerazione  della  natura  temporanea  ed  «a
termine» delle norme di natura  emergenziale,  del  grande  lasso  di
tempo trascorso dalla emanazione del D.L.Lgt. 1399/1917 ad  ora,  del
mutato assetto urbanistico ed edilizio  della  Citta'  di  Messina  e
degli intervenuti mutamenti dell'ordinamento giuridico. 
    Infatti, se e' pur vero  che  «...Di  fronte  ad  una  situazione
d'emergenza (...) Parlamento e Governo hanno non solo  il  diritto  e
potere, ma anche il preciso ed indeclinabile  dovere  di  provvedere,
adottando una apposita legislazione d'emergenza...» (Corte  cost.  1°
febbraio 1982, n. 15), e' altrettanto vero che la ratio  emergenziale
non puo' essere utilizzata per consentire una deroga  sine  die  alla
legislazione ordinaria (sul punto, in tema di ordinanze di protezione
civile, recentemente, TAR Lazio - Roma, Sez. I, 26 novembre 2012,  n.
9754). 
    Sotto tale profilo, non appare condivisibile quanto  dedotto  dal
Comune resistente, secondo cui la ratio della formazione dei comparti
della citta' di Messina prevista dagli art. 124 e  ss.  del  D.L.Lgt.
1399/1917 sarebbe  da  ricercare  «...in  esigenze  di  ricostruzione
legate ai luoghi (...) finalizzate ad una piu' agevole formazione dei
comparti (...) Conseguentemente, la norma deve ritenersi vigente fino
a quando non abbia potuto portare ad esaurimento la propria funzione,
con riguardo alla porzione di territorio  da  edificare...»  (memoria
depositata il  2  novembre  2012,  pagg.  2  e  3):  le  esigenze  di
snellimento  degli  iter  procedurali  (dovute  essenzialmente   alla
elisione di adempimenti procedurali che la legislazione successiva in
materia di compatti - art. 23 della legge 1150/1942 e art.  11  della
LR 71/1978 - ha ritenuto di dover prevedere,  nonche'  alla  elisione
delle garanzie partecipative  che  costituiscono  oggi  un  principio
generale dell'ordinamento) non possono essere ragione  sufficiente  a
derogare sine die la legislazione ordinaria e le forme di garanzia da
essa poste. 
    Peraltro, a dimostrazione della natura  temporanea  del  D.L.Lgt.
1399/1917, occorre ricordare che l'art. 1  della  legge  11  dicembre
1952, n. 2467, stabiliva che «Il Ministro per i lavori  pubblici,  di
concerto con quello per le finanze, puo', con propri decreti, fissare
nuovi termini,  con  scadenza  non  oltre  il  15  aprile  1961,  per
l'ultimazione dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori  o  di
ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre  1908
e del 13 gennaio 1915, che alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge siano stati approvati ai sensi e per gli effetti degli
articoli 115 e seguenti del testo unico, approvato con  decreto-legge
luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e degli articoli 6,  7  e  8
del  regio  decreto-legge  29  aprile  1915,  n.  582,  e  successive
modificazioni, ed abbiano avuto effettivo inizio»;  tale  termine  e'
stato prorogato dapprima al 15 aprile 1966 dall'art. 1 della legge 25
gennaio 1962, n. 25, e quindi al  31  dicembre  1970  dalla  legge  9
agosto 1967, n. 771; la stessa legge 771/1967 e' stata  poi  abrogata
dall'art. 24 del DL 25 giugno 2008, n. 112 (cd. «taglia-leggi»). 
    Ne' a diversa valutazione puo' indurre la circostanza, introdotta
in giudizio dal Comune resistente e dalla societa' controinteressata,
della sottrazione all'effetto abrogativo del  D.L.Lgt.  1399/1917  di
cui all'articolo 2, comma 1, del DL 22 dicembre 2008, n. 200, operata
a mezzo dell'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo  1°  dicembre
2009, n. 179 (cd. decreto «salvaleggi»). 
    Infatti,  tale  effetto  sottrattivo  appare   operato   non   in
conseguenza di una valutazione in concreto della attuale vigenza  del
D.L.Lgt. 1399/1917, ma in considerazione del disposto di cui all'art.
14, comma 17, lett. a), della legge delega 28 novembre 2005, n.  246,
secondo cui «...Rimangono in vigore: a) le disposizioni  contenute  (
...) in  ogni  altro  testo  normativo  che  rechi  nell'epigrafe  la
denominazione codice ovvero testo unico ...». 
    Di una  valutazione  in  concreto  non  vi  e'  infatti  traccia;
inoltre, il  D.L.Lgt.  1399/1917  e'  collocato  nell'allegato  2  al
decreto  legislativo  n.  179/2009,  in   cui   sono   contenute   le
disposizioni «...sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo
2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n.  200...»  (cosi'  l'art.  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n.   179/2009);   diversamente,
nell'allegato  1  sono  collocate  «...le  disposizioni   legislative
statali, pubblicate  anteriormente  al  1°  gennaio  1970,  anche  se
modificate   con   provvedimenti   successivi,   delle    quali    e'
indispensabile la permanenza in vigore...» (cosi' l'art. 1, comma  1,
del decreto legislativo n. 179/2009). 
    Si deve quindi ritenere che la sottrazione all'effetto abrogativo
sia   avvenuta   non   in   conseguenza   di   una   valutazione   di
indispensabilita' operata dal  legislatore,  ma  in  adempimento  del
disposto del citato art. 14, comma 17, lett. a), della  legge  delega
28 novembre 2005, n. 246. 
    2. Violazione dell'art. 14, comma 1,  lettere  f)  ed  s),  dello
Statuto della Regione Siciliana,  costituzionalizzato  con  L.  Cost.
2/1948. 
    Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere f) ed s),  dello  Statuto
della Regione Siciliana, questa ha competenza legislativa  esclusiva,
tra l'altro, in  materia  di  urbanistica  e  di  espropriazioni  per
pubblica utilita'. La Regione  Siciliana  ha  disciplinato,  a  mezzo
dell'art. 11 della LR n. 71/1978, la  materia  della  formazione  dei
comparti, con previsioni che  sono  radicalmente  diverse  da  quelle
degli artt. 124 e ss. del D.L.Lgt. 1399/1917. 
    Orbene, la Corte costituzionale ha avuto  modo  di  affermare  la
«... naturale cedevolezza (anche nel  momento  interpretativo)  della
legge ordinaria statale rispetto sia alle disposizioni dello  statuto
speciale che alle  relative  norme  di  attuazione...»  (sentenza  1°
luglio 2005, n. 249, con richiami  di  giurisprudenza),  e  che  «...
sotto un aspetto generale, e' evidente che  la  potesta'  legislativa
delle regioni ha la sua ragion d'essere nella necessita' di  adattare
la disciplina normativa alle particolari esigenze locali e quindi ben
puo' una legge regionale dettare una  disciplina  diversa  da  quella
nazionale con i limiti, ben s'intende, fissati  dall'art.  117  Cost.
ovvero dagli Statuti speciali...» (sentenza 29 aprile 1982, n. 82). 
    Ne consegue che la sopravvenuta LR 27 dicembre 1978, n.  71,  che
all'art. 11 ha  disciplinato  la  formazione  dei  comparti,  avrebbe
dovuto essere ritenuta applicabile anche alla formazione dei comparti
della citta' di Messina. 
    Ne' a diversa decisione avrebbe potuto  indurre,  dato  il  lungo
lasso  di  tempo  intercorso  e  l'esaurimento  della  sua   funzione
emergenziale, il carattere  di  specialita'  del  D.L.Lgt.  1399/1917
rispetto alla norma generale di cui al citato art. 11. 
    Tuttavia, in proposito, come gia' esposto, il diritto vivente  ha
ritenuto la perdurante vigenza del  D.L.Lgt.  1399/1917,  circostanza
che ha impedito di ritenere applicabile  alla  vicenda  la  normativa
regionale. 
    3. Con riferimento all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 179/2009: violazione dei  limiti  imposti  per  l'esercizio  della
delega. 
    Come gia' esposto nell'ambito del primo  motivo,  la  sottrazione
all'effetto abrogativo del D.L.Lgt. 1399/1917 di cui all'articolo  2,
comma 1, del DL 22 dicembre 2008, n. 200, operata a  mezzo  dell'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179,  appare
basata, in considerazione della collocazione del  D.L.Lgt.  1399/1917
nell'allegato 2 al decreto  legislativo  n.  179/2009  (in  cui  sono
contenute le disposizioni «...sottratte all'effetto abrogativo di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200...»), e non
nell'allegato  1  (in  cui   sono   collocate   «...le   disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente  al  1°  gennaio  1970,
anche se modificate con  provvedimenti  successivi,  delle  quali  e'
indispensabile la permanenza in vigore...»), non su  una  valutazione
in concreto della indispensabilita' della permanenza  in  vigore  del
D.L.Lgt. 1399/1917, ma in considerazione del disposto di cui all'art.
14, comma 17, lett. a), della legge delega 28 novembre 2005, n.  246,
secondo cui «...Rimangono in vigore:  a)  le  disposizioni  contenute
(...) in ogni  altro  testo  normativo  che  rechi  nell'epigrafe  la
denominazione codice ovvero testo unico ...». 
    Tuttavia, l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2009,
prevede  che  «...  Sono  sottratte  all'effetto  abrogativo  di  cui
all'articolo  2  del  decreto-legge  22  dicembre   2008,   n.   200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le
disposizioni   indicate   nell'Allegato   2   al   presente   decreto
legislativo, che permangono in  vigore  anche  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della  legge  28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni...». 
    Il richiamo all'art. 14, comma 14, della legge delega,  contenuto
nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2009, rende tale
art. 1, comma 2 - nella parte in cui sottrae  il  D.L.Lgt.  1399/1917
all'effetto abrogativo di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  22
dicembre 2008, n. 200 -  affetto  da  un  ulteriore  vizio,  autonomo
rispetto a quelli gia' esposti nei motivi precedenti. 
    Dispone  infatti  il  citato  art.  14,  comma  14,  della  legge
246/2005: «Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del temine  di  cui
al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita'  di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.  59,  e  successive
modificazioni, decreti legislativi che  individuano  le  disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente  al  1°  gennaio  1970,
anche se modificate con  provvedimenti  successivi,  delle  quali  si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore,  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: (...) b) esclusione delle  disposizioni
che abbiano esaurito la loro funzione  o  siano  prive  di  effettivo
contenuto normativo o siano comunque obsolete...». 
    L'esaurimento della funzione emergenziale del D.L.Lgt. 1399/1917,
nonche' la sua obsolescenza, alla luce del tempo  trascorso,  secondo
quanto  gia'  esposto  nel  primo  motivo,  avrebbero  quindi  dovuto
impedire la sottrazione all'effetto abrogativo di cui all'articolo  2
del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200. 
    Per quanto esposto, i motivi 1 e  2  non  possono  essere  decisi
senza  sollevare  questione  di  legittimita'  costituzionale   degli
articoli da 124  a  137  compresi  del  D.L.Lgt.  1399/1917,  nonche'
dell'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  179/2009,  nella
parte in cui sottrae il D.L.Lgt. 1399/1917 all'effetto abrogativo  di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, che il
Collegio ritiene, per quanto esposto, rilevante e non  manifestamente
infondata. 
    Ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  deve
quindi essere  disposta  la  sospensione  del  giudizio  in  corso  e
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.